CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI (CCG) della società R&G S.r.l.
con sede legale in via Manlio Ferraro Snc, 61122 Pesaro
(di seguito solo "fornitore")
per la vendita di merce prodotta/distribuita dal fornitore (di seguito solo "merce")
1. STIPULA DEL CONTRATTO
L’acquirente emetterà innanzitutto un ordine contenente i dati sulla quantità e sul tipo di merce, sul luogo del ritiro e sulla data di consegna prevista da egli stesso e sull’eventuale modalità di trasporto. Con l'invio dell’ordine vincolante, l’acquirente accetta per intero le presenti CCG ed esclude l'utilizzo di altre CCG. Innanzitutto, il fornitore conferma l'ordine, incluso il prezzo della merce consegnata e la data di consegna. Fino a quando l'ordine non viene confermato per iscritto dal fornitore, tale ordine non sarà vincolante per il fornitore e il singolo contratto di acquisto non avrà origine. Il fornitore è tenuto ad evadere solo l'ordine che ha confermato per iscritto. Una volta che l'ordine vincolante sarà stato confermato dal fornitore, l’acquirente non sarà autorizzato ad annullare il proprio ordine e sarà tenuto a ritirare la merce del fornitore da lui ordinata e, al tempo stesso, a pagare il prezzo di acquisto concordato entro il termine stabilito. Se l’acquirente ha effettuato l’ordine via Internet (e-shop di Gili.it), il fornitore non dovrà confermare l'ordine per iscritto; in tali casi, affinché il contratto abbia origine, è sufficiente che l’acquirente dimostri di aver effettuato l’ordine sul sito web corrispondente confermando tale ordine facendo clic sul tasto "Invia l’ordine".
Le descrizioni della merce nell'ordine dell’acquirente sono solo indicative, salvo che il contratto non stabilisca diversamente. L'acquirente è responsabile della correttezza della documentazione per la preparazione della merce dell'ordine in questione e, se la merce dovesse presentare difetti dovuti all'inesattezza della documentazione, all’acquirente non spetterà alcun diritto derivante dalla garanzia fornita o dalla responsabilità del fornitore/venditore sui difetti.
2. LUOGO DI CONSEGNA
Il luogo di consegna della merce (di seguito anche luogo di destinazione) è specificato nell'ordine dell’acquirente confermato dal fornitore. Il fornitore provvederà, a spese dell’acquirente, al trasporto della merce verso il luogo di destinazione tramite i propri vettori.
3. TEMPI DI CONSEGNA
Il fornitore è tenuto ad affidare la merce al vettore entro i tempi di consegna, se la merce viene inviata all’acquirente tramite terzi (vettore), o a consegnare la merce all’acquirente entro il termine stabilito e nel luogo di consegna concordato secondo il contratto. Il fornitore è autorizzato a consegnare la merce in qualsiasi momento durante i tempi di consegna concordati. I tempi di consegna vengono prorogati in misura proporzionale in caso di fatti eccezionali che il fornitore non ha potuto evitare nonostante l’adeguata scrupolosità adottata per le circostanze del caso. Questo succede anche nel caso in cui tali fatti si siano verificati presso il subappaltatore ed abbiano avuto un effetto significativo sulla realizzazione o sulla consegna della merce. Ciò include, in particolare, l'interruzione dei lavori di produzione, i ritardi nella fornitura di materie prime e mezzi ausiliari, materiali difettosi o misure amministrative. Se la consegna della merce dovesse essere impossibilitata a causa dei motivi di cui sopra, l'obbligo del fornitore decadrà. Il fornitore è tenuto ad informare l’acquirente di questo fatto per iscritto. In tal caso, l’acquirente non avrà diritto ad un risarcimento danni, e di conseguenza, ci rinuncia.
Se l’acquirente non dovesse prendere in consegna la merce nei tempi concordati e nel luogo stabilito nel contratto, sarà considerato in ritardo nell'adempimento del suo obbligo di prendere in consegna la merce e sarà tenuto a pagare al fornitore i costi di trasporto verso il fornitore e viceversa. Se si tratta di merci atipiche su ordinazione, il fornitore è anche autorizzato a richiedere un risarcimento danni pari al 50% del prezzo dell’ordine. Il fornitore è autorizzato a richiedere all’acquirente di rispettare il contratto o a fissargli un termine supplementare ragionevole per la presa in consegna della merce e, dopo aver atteso invano la sua scadenza, a recedere dal contratto.
4. CONSEGNE PARZIALI
Le consegne parziali sono consentite, se non espressamente concordato altrimenti. In caso di consegne di bordi, sono consentite divergenze di ± 10%. La tolleranza per le dimensioni dei bordi di plastica è descritta in dettaglio nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni. I tempi di consegna vengono prolungati in misura adeguata nei casi in cui la consegna dovesse subire dei ritardi a causa di motivi non imputabili al fornitore o di eventi imprevisti (cause di forza maggiore, tra cui embargo, sequestro della merce, limitazione della fornitura di energia, ecc.).
5. MODIFICHE DELL'ORDINE
Eventuali richieste supplementari dell’acquirente riguardanti l’ordine in questione prolungheranno i tempi di consegna concordati del periodo di tempo corrispondente. Se l’acquirente dovesse essere in ritardo nella presa in consegna della merce o in caso di un’altra sua violazione dell’obbligo di collaborazione, il fornitore sarà autorizzato a chiedere un risarcimento danni, compresi gli eventuali costi aggiuntivi. Ciò non pregiudica gli eventuali altri diritti. L’acquirente concorda sul fatto che, per motivi tecnici, i colori presenti nel catalogo del fornitore o nel suo sito internet potrebbero differire dalle tonalità di colori reali.
6. PREZZO/FATTURAZIONE
I prezzi dei prodotti in vigore sono quelli indicati nel listino attuale del fornitore. I prezzi dei prodotti non includono l'IVA, i costi di imballaggio, di spedizione e di assicurazione. Il fornitore si riserva il diritto di modificare i prezzi rispetto al listino in qualsiasi momento durante l'anno, fermo restando che informerà tempestivamente l’acquirente di questo fatto. In caso di aumento dei prezzi del produttore o di una diminuzione del tasso di cambio della corona ceca rispetto all'euro, il fornitore sarà autorizzato ad aumentare in misura adeguata il prezzo dei prodotti. Per giorno di esecuzione di qualsiasi pagamento da parte dell’acquirente si intende l'accredito del relativo pagamento sul conto del fornitore.
Dopo ogni consegna della merce (completa e parziale), il fornitore rilascia una fattura che verrà inviata all’acquirente in forma elettronica o per posta o recapitata personalmente assieme alla fornitura della merce. Il fornitore può richiedere il pagamento della fattura proforma fino al 100% del prezzo della merce. La scadenza della fattura del fornitore è di 30 giorni dalla data di emissione. La scadenza della fattura proforma viene sempre determinata individualmente. In caso di ritardo nel pagamento della fattura, il fornitore sarà autorizzato ad addebitare all’acquirente gli interessi di mora sull’importo dovuto nell’ammontare previsto dalla legge. Se l’acquirente dovesse essere in ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto concordato, il fornitore sarà autorizzato a richiedere all'acquirente il pagamento degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo che saranno pari allo 0,05% del prezzo della merce per la quale l'acquirente è in ritardo nel pagamento. Oltre ad aver diritto agli interessi di mora, al fornitore spetterà anche il risarcimento per intero del danno sorto a causa del ritardo del cliente nel caso in cui gli interessi di mora non siano inclusi nel danno. Il ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente costituisce una violazione sostanziale del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento di una fattura superiore a 30 giorni, il fornitore sarà autorizzato a recedere dal contratto di acquisto e a richiedere la restituzione della merce consegnata. Ciò non pregiudica il suo diritto al risarcimento danni. L’acquirente non è autorizzato ad includere i diritti che ha rivendicato ma che non sono stati riconosciuti dal fornitore. Il fornitore può richiedere la presentazione di una fideiussione bancaria.
Se l’acquirente dovesse essere in ritardo nei pagamenti derivanti da più contratti stipulati con il fornitore, quest’ultimo avrà il diritto di richiedere per iscritto la decadenza immediata dal beneficio del termine di tutti gli obblighi ancora da liquidare che sono stati concordati dalle parti. Se l’acquirente non dovesse saldare il debito con decadenza dal beneficio del termine nemmeno entro il periodo di tempo supplementare di 10 giorni dalla decadenza dal beneficio del termine concessogli dal fornitore, quest’ultimo sarà autorizzato a recedere da tutti i contratti parziali senza ulteriore preavviso. Ciò non pregiudica al fornitore dil fatto di aver diritto agli interessi di mora o al risarcimento danni, in particolare al risarcimento dei costi legati alla riscossione dei crediti.
L’acquirente si impegna a comunicare al fornitore senza indebito ritardo la propria insolvenza o il rischio evidente di una sua insorgenza o qualsiasi altro fatto che possa influire in particolare sull'adempimento puntuale e regolare del contratto di acquisto e sul pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito solo "IVA"). In caso di sospetto di notifica di insolvenza dell’acquirente o di un suo rischio evidente o del sospetto di mancato pagamento dell'IVA o di una sua riduzione o dell’acquisizione di agevolazioni fiscali, il fornitore sarà autorizzato a detrarre l'importo dell'IVA dall’operazione imponibile presso l'ufficio delle imposte competente. In tal caso, il fornitore dovrà informare di questo fatto l’acquirente senza indebito ritardo. Con il pagamento dell'IVA sul conto dell'ufficio delle imposte, il credito del fornitore nei confronti dell’acquirente consistente nell'importo pagato dell'IVA sarà considerato saldato indipendentemente dalle altre disposizioni del contratto di acquisto. Allo stesso tempo, il fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto l’acquirente se il pagamento effettuato in tal modo è stato registrato dalla sua amministrazione fiscale.
7. RISERVA DI PROPRIETÀ
Il rischio di danni alla merce verrà trasferito all’acquirente al momento della presa in consegna della merce nel luogo di destinazione. L'accettazione della merce da parte del cliente verrà confermata in base ad una bolla di consegna la cui copia verrà consegnata dal vettore all’acquirente assieme alla merce. La merce rimarrà di proprietà del fornitore fino al completo pagamento della fornitura della merce, inclusi tutti i costi associati (IVA, trasporto, imballaggio, ecc.). L’acquirente si impegna a trattare la merce con la dovuta cura; in particolare, si impegna a stipulare un'assicurazione adeguata a proprie spese. L’acquirente è tenuto ad eseguire tempestivamente la necessaria manutenzione e controlli a proprie spese.
Nel caso in cui l’acquirente agisca in conflitto con il contratto, soprattutto se dovesse essere in ritardo con il pagamento, il fornitore sarà autorizzato a confiscare la merce dopo un ragionevole periodo di tempo. La confisca della merce non costituisce una rescissione del contratto. Il fornitore è autorizzato a rivendere la merce confiscata e, dopo aver detratto i costi relativi alla rivendita, a compensare i ricavi della rivendita nei confronti dei crediti verso l’acquirente.
Nel caso in cui l’acquirente agisca in conflitto con il contratto, soprattutto se dovesse essere in ritardo con il pagamento, il fornitore sarà autorizzato a confiscare la merce dopo un ragionevole periodo di tempo. La confisca della merce non costituisce una rescissione del contratto. Il fornitore è autorizzato a rivendere la merce confiscata e, dopo aver detratto i costi relativi alla rivendita, a compensare i ricavi della rivendita nei confronti dei crediti verso l’acquirente.
Nel caso in cui vengano confiscate merci ancora non pagate o se per esse viene rivendicato qualsiasi diritto da terzi, l’acquirente dovrà informare il fornitore di questo fatto per iscritto. In caso contrario, l’acquirente sarà ritenuto responsabile del danno sorto. Se la merce con riserva di proprietà dovesse essere elaborata, unita o mescolata con altri oggetti non appartenenti al fornitore, quest’ultimo diventerà il comproprietario dell’oggetto risultante in misura proporzionale al prezzo totale di acquisto della merce rispetto al prezzo totale di acquisto dell'oggetto lavorato o trasformato.
8. GARANZIA DI QUALITÀ
Il fornitore offre all’acquirente una garanzia di qualità sulla merce dalla durata di 2 anni dal momento del passaggio dei rischi di danni alla merce all’acquirente. Nel caso di colle a dispersione e chimica strutturale, la garanzia sarà di 6 mesi e la scadenza specifica sarà sempre indicata nella documentazione tecnica di un determinato prodotto. La garanzia inizia a decorrere il giorno della consegna della merce secondo le presenti condizioni commerciali generali. Il termine di prescrizione per tutti i diritti dell’acquirente nei confronti del fornitore è di 12 mesi. La garanzia non copre i difetti sorti da un uso improprio o non professionale, da un montaggio errato da parte dell’acquirente o di terzi, dalla naturale usura, da una manipolazione errata o negligente, nonché da modifiche o lavori di manutenzione che sono state eseguiti dall’acquirente o da terzi in modo non professionale e senza il previo consenso scritto del fornitore.
9. RECLAMO DELLA MERCE
La responsabilità del fornitore per i difetti coperti dalla garanzia di qualità non ha origine se tali difetti sono sorti dopo il passaggio del rischio di danni alla merce in seguito ad eventi esterni e non sono stati causati dal fornitore o da persone tramite le quali il fornitore ha adempiuto al proprio obbligo. Inoltre, per i danni evidenti, accertabili durante l’accettazione della merce, l’acquirente è tenuto a presentare un reclamo scritto al fornitore della merce entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce (è determinante il giorno di consegna del reclamo scritto); in caso contrario, l’acquirente perderà il diritto di presentare reclamo per la merce e non vanterà alcun diritto per la prestazione difettosa. La merce sarà considerata priva di difetti se il fornitore non dovesse ricevere un reclamo scritto su difetti evidenti entro il suddetto periodo. Per i difetti non evidenti che non sono stati rilevati durante l'accettazione della merce e che sono coperti dalla garanzia di qualità sulla merce, l’acquirente è tenuto a presentare un reclamo scritto al fornitore entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di garanzia. La merce consegnata deve essere sempre accuratamente controllata immediatamente dopo la consegna all’acquirente o ad una terza persona da lui designata. Il controllo della merce da parte dell'acquirente comprende anche la rimozione parziale della pellicola protettiva, in particolare allo scopo di rilevare possibili differenze nelle tonalità di colore o danni specifici.
Se la merce consegnata presenta difetti o è priva delle proprietà stabilite nel contratto, il fornitore soddisferà i diritti derivanti dalla garanzia di qualità a propria scelta, ovvero fornendo merce sostitutiva o mancante, eliminando i difetti dalla merce, offrendo uno sconto sul prezzo della merce o eliminando i difetti giuridici della merce. Nella notifica del difetto, l’acquirente sarà tenuto a concedere al fornitore un periodo di tempo adeguato per eliminare il difetto, che non deve essere inferiore a 30 giorni. Se non dovesse agire in tal senso, il fornitore sarà tenuto ad eliminare il difetto entro un periodo proporzionato alla natura della merce, al difetto che si è presentato e alle proprie possibilità. Tuttavia, tale periodo non deve essere inferiore a 30 giorni. Le parti contraenti escludono l'applicazione della disposizione del § 2108 del codice civile.
In caso di reclamo giustificato presentato dall’acquirente, il fornitore sarà autorizzato a recedere dal contratto al posto di soddisfare le richieste presentate nel reclamo. L’acquirente non è autorizzato a rivendicare il diritto di responsabilità sui difetti della merce contemporaneamente al diritto di risarcimento danni.
10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L'importo del risarcimento danni da parte del fornitore non deve in alcun caso superare l'importo del prezzo di acquisto pagato dall’acquirente per i difetti dimostrati della merce che hanno causato un determinato danno; questa limitazione non si applica ai danni causati intenzionalmente dal fornitore. In caso di eventi che non potevano essere previsti al momento della stipula del contratto di acquisto e che costituiscono un ostacolo all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore, quest’ultimo sarà autorizzato di prolungare il termine di adempimento del periodo di tempo che è durato tale ostacolo. Nei casi in cui le circostanze escludono la responsabilità o in caso di un cambiamento sostanziale imprevisto delle circostanze da parte del fornitore, quest’ultimo sarà autorizzato a recedere dal contratto senza che all’acquirente sorga il diritto ad un risarcimento danni e, di conseguenza, l'acquirente rinuncia a questo eventuale diritto.
11. RISERVATEZZA
Le parti contraenti sono tenute a mantenere il riserbo su tutte le informazioni relative all'oggetto del contratto in quanto tali che hanno ottenuto direttamente o indirettamente in relazione alla stipula del contratto e che si sono comunicate reciprocamente in relazione al contratto. Le parti contraenti si impegnano a non abusare di queste informazioni, a non divulgarle o renderle accessibili a terzi e ad obbligare i propri dipendenti e le persone a cui affidano mansioni individuali in relazione alla stipula e all'esecuzione del contratto di mantenere tali dati riservati almeno nella stessa misura in cui la parte contraente interessata è tenuta a mantenere il riserbo. Per ogni violazione di tale obbligo da parte di una delle parti contraenti, alla controparte dovrà essere pagata una sanzione contrattuale pari a 20.000 €. Tale disposizione sarà valida anche dopo la risoluzione o la decadenza del contratto.
12. CORRISPONDENZA
Tutta la corrispondenza delle parti contraenti (documenti, comunicazioni e qualsiasi altro materiale) verrà recapitata all'ultimo indirizzo noto della controparte o eventualmente ad una casella dati. In caso di dubbi, verrà considerato l'ultimo indirizzo comunicato ufficialmente alla controparte presso il quale viene normalmente ricevuta la corrispondenza o eventualmente l’indirizzo specificato nel contratto. Le e-mail si considerano recapitate all'indirizzo e-mail concordato se il mittente non riceve informazioni sul mancato recapito delle e-mail alla controparte. Ai fini del contratto, per giorno di recapito si intende: a) al massimo il terzo giorno lavorativo seguente la spedizione al rispettivo indirizzo (e-mail) della parte contraente tramite una delle modalità indicate in questo paragrafo, e ciò anche nel caso in cui il destinatario non abbia preso in consegna i documenti; se la corrispondenza viene recapitata di persona, tali effetti hanno origine nel momento in cui i documenti vengono ricevuti o rifiutati. L’acquirente è tenuto ad informare senza indugi il fornitore per iscritto su eventuali cambi di indirizzo o indirizzo e-mail destinato al recapito di comunicazioni in forma elettronica.
13. COMPENSAZIONE DEI CREDITI
Il fornitore è autorizzato a compensare unilateralmente, nei confronti dei crediti dell’acquirente derivanti dal contratto di acquisto o sorti in relazione ad esso, qualsiasi credito verso l’acquirente proprio o acquisito tramite cessione, pagabile e non pagabile, caduto o non caduto in prescrizione, e/o a cederlo a terzi. L’acquirente non è autorizzato a compensare/cedere unilateralmente i propri crediti nei confronti dei crediti del fornitore derivanti dal contratto di acquisto o sorti in relazione ad esso.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti CCG sono regolate dal diritto ceco, eccezion fatta per la Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci, e valgono per tutte le consegne del fornitore all’acquirente (a meno che il contratto di acquisto non disponga diversamente per iscritto) dal momento in cui la merce viene ricevuta dall’acquirente. Le modifiche o le integrazioni al contratto o disposizioni diverse dalle presenti condizioni commerciali generali devono essere espresse per iscritto e confermate dal fornitore. Qualsiasi condizioni commerciale dell’acquirente non è utilizzabile e la sua applicazione al rapporto commerciale di entrambe le parti è di conseguenza esclusa. L’acquirente prende atto che, per la corretta evasione dell'ordine, è necessario che vengano elaborati i suoi dati personali - informazioni più dettagliate sull'elaborazione dei dati personali dell’acquirente gli devono essere concesse dal fornitore insieme alle presenti CCG. Qualora una qualsiasi disposizione di queste CCG perda per qualsiasi motivo validità o efficacia, ciò non pregiudica la validità e l'efficacia delle altre condizioni sopraindicate. Al posto delle disposizioni non valide o inefficaci, il rapporto sarà regolato dalla disposizione dal contenuto più simile alla disposizione non valida o inefficace.
Le presenti CCG entrano in vigore e hanno effetto a partire dall’1/ 11/ 2019. Il fornitore è autorizzato a modificare o annullare unilateralmente le presenti CCG; in tal caso, le CCG modificate regoleranno i rapporti giuridici stipulati dopo la data di entrata in vigore delle CCG modificate.